Art. 4.

      1. Ai fini della presente legge, a carico dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.
      2. I soggetti sottoposti ad accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno la residenza, di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:

          a) i beni da loro posseduti alla data del 1o gennaio 1992 e quelli posseduti alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui all'articolo 1;

          b) i beni che, nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui all'articolo 1, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza

 

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e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.